TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
PARTE GENERALE
Articolo 1 – Principi generali
1. Il presente documento contiene le condizioni generali di contratto (di seguito solo “Condizioni Generali”) destinate ad essere applicate a tutti i contratti stipulati dalla società Beantech S.r.l., con sede legale a Udine, Via Ivrea n. 5, C.F. e N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: 02175740303 (di seguito solo “Beantech”).
2. Nel presente documento, i termini indicati nella colonna di sinistra avranno il significato precisato nella colonna di destra:
| Termine | Significato |
|---|---|
| Cliente | è l’impresa, italiana o estera, che stipula un Contratto con Beantech |
| Condizioni Licenziante | indica le condizioni generali per l’utilizzo di prodotti di terzi che Beantech rivende al Cliente |
| Contratto | è il Contratto concluso fra Beantech e il Cliente (in merito alla conclusione del Contratto, si veda la definizione di Offerta) |
| Milestone(s) | nell’ambito di una prestazione comportante una serie di attività funzionali al raggiungimento di un obiettivo finale, indica ciascun traguardo intermedio al quale è collegato un determinato effetto |
| Offerta | è il documento con cui Beantech (anche per il tramite di agenti o, comunque, soggetti da essa incaricati) formula una proposta contrattuale al Cliente; tale Offerta, ove accettata dal Cliente (e da questi sottoscritta per accettazione in ogni sua parte) alle condizioni previste nell’Offerta stessa nonché nelle presenti Condizioni Generali, dà origine al Contratto; il momento di conclusione del Contratto viene ravvisato nel momento in cui Beantech ha notizia dell’accettazione del Cliente |
3. Poiché Beantech rende diverse tipologie di prestazione, le presenti Condizioni Generali sono così strutturate: (i) una Parte Generale in cui sono contenute disposizioni applicabili a tutte le tipologie contrattuali, e (ii) una Parte Speciale in cui sono contenute disposizioni applicabili ad una determinata tipologia contrattuale.
4. Il Cliente, con l’accettazione dell’Offerta formulata da Beantech e con la sottoscrizione della stessa – come indicato anche nell’Offerta medesima – accetta il contenuto delle presenti Condizioni Generali e si obbliga ad osservare quanto è in esse disposto nell’esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con Beantech.
5. Le Condizioni Generali prevalgono su analoghi documenti predisposti dal Cliente, salvo il caso in cui Beantech, in sede di Offerta, abbia specificamente dichiarato di non volersene avvalere o abbia accettato, per singoli casi, eventuali deroghe o previsioni difformi.
6. Le Condizioni Generali, unitamente alle pattuizioni contenute nell’Offerta nonché alle pattuizioni degli altri documenti eventualmente richiamati dalle parti, costituiscono l’intera regolamentazione del rapporto contrattuale in essere fra Beantech e il Cliente; tale regolamentazione sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso fra Beantech e il Cliente avente il medesimo oggetto.
7. Tutti i termini e/o periodi temporali indicati nelle presenti Condizioni Generali nonché, più in generale, in tutti i documenti contrattuali, sono da intendersi riferiti a giorni di calendario, salvo che sia diversamente specificato trattarsi di giorni lavorativi. Ove non diversamente indicato nell’Offerta, il termine iniziale di decorrenza del primo termine previsto nelle Offerte è dato dal momento in cui Beantech ha notizia dell’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente.
8. Il Cliente dichiara di operare in qualità di soggetto professionale, con esclusione della qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 che, pertanto, non trova applicazione nel rapporto contrattuale fra Beantech e il Cliente.
9. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate sul sito web di Beantech all’indirizzo https://www.beantech.it/termini-e-condizioni-di-vendita-2/
Articolo 2 – Validità delle Offerte
1. L’Offerta avrà validità per il periodo indicato nell’Offerta stessa. In mancanza di indicazione, la durata della validità dell’offerta è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di emissione riportata sull’Offerta stessa (indipendentemente dalla data di effettiva trasmissione al Cliente e/o ricezione da parte dello stesso).
2. Entro il termine di validità dell’Offerta, il Cliente dovrà far pervenire a Beantech la propria accettazione mediante sottoscrizione, in ogni sua parte, incluso il rinvio alle presenti Condizioni Generali, dell’Offerta stessa. La incompleta sottoscrizione dell’Offerta non vale come accettazione.
3. In caso di decorso del termine di validità dell’Offerta senza che Beantech abbia avuto notizia dell’accettazione del Cliente, l’Offerta si intenderà automaticamente revocata e/o priva di efficacia alcuna. L’accettazione del Cliente pervenuta a Beantech successivamente al termine di validità dell’Offerta potrà essere comunque valutata da Beantech che sarà libera di confermare la propria proposta originaria indipendentemente dalla scadenza del termine di validità della stessa comunicando tale volontà al Cliente; in questa ipotesi il Contratto si intenderà stipulato unicamente nel momento della ricezione, da parte del Cliente, di tale manifestazione di volontà da parte di Beantech.
Articolo 3 – Pagamenti
1. Il Cliente si impegna a corrispondere a Beantech i corrispettivi previsti dall’Offerta nei termini e secondo le modalità ivi previsti.
2. Decorso il termine di pagamento indicato nell’Offerta a carico del Cliente, verranno automaticamente addebitati al Cliente interessi moratori secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2002, senza alcuna necessità di richiesta e/o comunicazione preventiva.
3. In caso di mancato tempestivo ed integrale pagamento di qualsivoglia somma dovuta in forza del Contratto alle scadenze concordate, e fatto salvo ogni rimedio risolutorio del Contratto previsto nelle presenti Condizioni Generali, Beantech avrà facoltà di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni, previo avviso scritto al Cliente, sino all’integrale pagamento delle somme in sofferenza. Un tanto senza che il Cliente possa sollevare alcuna obiezione nei confronti di Beantech.
4. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare gli importi dovuti a Beantech in forza del Contratto con eventuali somme a qualsiasi altro titolo dovute da Beantech al Cliente.
5. Il Cliente non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa nei confronti di Beantech ove lo stesso si trovi in mora con i pagamenti. Eventuali contestazioni non attribuiscono alcun diritto, in capo al Cliente, di ritardare e/o sospendere e/o comunque modificare le modalità di pagamento così come riportate in Offerta.
Articolo 4 – Garanzia e reclami. Limitazioni responsabilità
1. Salve le previsioni specificatamente contenute nella Parte Speciale delle presenti Condizioni Generali con riferimento a ciascuna tipologia contrattuale, il presente articolo disciplina alcuni aspetti comuni a tutte le predette tipologie contrattuali.
2. Beantech garantisce che ogni propria prestazione verrà svolta diligentemente ed in conformità agli standard professionali applicabili.
3. Il Cliente si impegna a denunciare a Beantech entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta (per le prestazioni di cui alle sezioni I e II della Parte Speciale) o entro e non oltre 60 giorni dalla scoperta (per le prestazioni di cui alla sezione IV della Parte Speciale), e salvo comunque il rispetto dei diversi termini eventualmente indicati per ciascuna tipologia contrattuale nella parte speciale delle Condizioni Generali, qualsiasi vizio, malfunzionamento e/o difformità riscontrato nelle prestazioni rese da Beantech rispetto ai requisiti previsti nell’Offerta.
4. Il tempo massimo di ogni garanzia prestata da Beantech è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di esecuzione della prestazione da parte di Beantech nei confronti del Cliente da cui origina la garanzia (ad esempio: consegna, svolgimento di attività, installazioni, etc.). Decorso tale periodo di 12 mesi, il Cliente non potrà più vantare alcuna garanzia da parte di Beantech. Nel caso in cui il Cliente utilizzi la garanzia concessagli da Beantech nel periodo sopra previsto, Beantech avrà esclusivamente l’obbligo di fornire i mezzi idonei alla rimozione delle difformità, senza assunzione di alcuna obbligazione di risultato e con esclusione di ogni altro tipo di rimedio legale o convenzionale, anche di natura risarcitoria (salvo quanto sotto previsto ed entro i limiti indicati); il Cliente, comunque, decade da ogni diritto di garanzia decorso il periodo indicato al precedente capoverso ovvero a seguito dell’esecuzione (con esito positivo) dei test di verifica, ove previsti.
5. Beantech, salvo unicamente il caso di dolo o colpa grave, non sarà in alcun modo responsabile per, o assumerà alcuna garanzia in relazione a, beni o servizi forniti dal Cliente a qualunque soggetto terzo nonché prodotti forniti o servizi prestati da soggetti terzi e ciò indipendentemente dal fatto che tali rapporti siano collegati e/o anche solo collegabili alle prestazioni rese da Beantech. Con riferimento a tali prodotti o servizi di soggetti terzi, il Cliente avrà a disposizione unicamente i diritti derivanti dalle garanzie offerte dai terzi medesimi e potrà attivare tali garanzie non nei confronti di Beantech, ma esclusivamente nei confronti dei terzi fornitori dei prodotti o servizi.
6. Il contenuto della garanzia prevista nel presente articolo nonché negli articoli contenuti nella Parte Speciale in relazione a ciascuna tipologia contrattuale, annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia di fonte legale o convenzionale, e rappresenta l’unica garanzia concessa da Beantech in relazione al Contratto.
7. La garanzia copre unicamente le prestazioni rese da Beantech nella loro configurazione originaria, incluse le eventuali personalizzazioni e dotazioni accessorie fornite da Beantech. Il riconoscimento della garanzia, inoltre, è subordinato all’accertamento del rispetto delle attività e delle procedure previste nei manuali consegnati al Cliente e/o comunque dalle istruzioni impartite da Beantech.
8. In ogni caso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, Beantech non sarà in alcun caso tenuta a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per un ammontare eccedente l’importo complessivo dei corrispettivi pagati dal Cliente in relazione al Contratto la cui esecuzione abbia dato origine a responsabilità di Beantech. In caso di contratti di durata, per determinare il predetto limite verranno computati i corrispettivi pagati in relazione ai 12 mesi precedenti alla data di verificazione del fatto che ha causato il danno richiesto. Relativamente alla rivendita di licenze (Sezione I della Parte Speciale), il limite massimo della responsabilità di Beantech sarà parametrato alla differenza fra quanto pagato a Beantech dal Cliente ed il costo di acquisto delle licenze da parte di Beantech. Beantech non sarà, in ogni caso, tenuta al risarcimento di danni non prevedibili all’atto della conclusione del presente Contratto nonché di danni consequenziali, indiretti, incidentali (compresi quelli connessi a fermi di produzione, perdite di dati, costi di ripristino, etc.) o connessi a perdite, ivi incluse le perdite di profitti, di opportunità di risparmio o commerciali. Parimenti, Beantech non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati del Cliente, qualora il Cliente non abbia effettuato, prima dell’intervento di Beantech, una copia di backup dell’intero archivio interessato dall’intervento. Beantech non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a caso fortuito, forza maggiore o comunque non prevedibili all’atto della conclusione del Contratto.
9. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, il Cliente riconosce che Beantech presta i servizi nell’interesse esclusivo del Cliente stesso. Pertanto, il Cliente manleverà e terrà indenne Beantech, i suoi affiliati, soci, dirigenti ed il suo personale da qualsiasi costo, spesa, risarcimento danni e ogni altra somma a titolo di responsabilità (ivi inclusi i costi di difesa) che possa derivare da pretese avanzate da terzi in relazione allo svolgimento delle prestazioni rese da Beantech in esecuzione del Contratto.
10. In aggiunta a quanto precede, il Cliente decadrà da ogni garanzia in caso di: (i) incompletezza e/o erroneità delle informazioni trasmesse a Beantech e funzionali allo svolgimento delle prestazioni; (ii) mancata, ritardata, incompleta e/o non accurata risposta alle richieste di informazioni eventualmente inoltrate da Beantech nel corso dello svolgimento delle prestazioni; (iii) mancata tempestiva adozione delle indicazioni fornite da Beantech e/o mancato tempestivo ottenimento delle approvazioni/autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni; (iv) mancata messa a disposizione del personale di Beantech adeguati uffici, risorse, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle prestazioni e non espressamente previsto a carico di Beantech.
Articolo 5 – Riservatezza
1. Il Cliente non dovrà utilizzare e/o rivelare a terzi, per fini estranei all’esecuzione del Contratto, eventuali segreti industriali, commerciali o imprenditoriali, nonché ogni altra informazione tecnica di natura confidenziale, anche se non espressamente qualificata come tale, relativa all’attività svolta da Beantech e alla sua organizzazione aziendale, della quale sia venuto a conoscenza in virtù dell’esecuzione del Contratto.
2. Il Cliente si impegna a mantenere riservato il contenuto dell’Offerta in ogni sua parte e a non divulgarne, integralmente o parzialmente, il contenuto a soggetti terzi.
Articolo 6 – Personale di Beantech
1. Nel corso dell’esecuzione del Contratto e per n. 12 mesi dall’ultima prestazione effettuata da Beantech, il Cliente si impegna a non formulare offerte di assunzione e/o collaborazione a dipendenti e/o collaboratori di Beantech, né ad accettare proposte equivalenti provenienti dagli stessi ovvero a mettere in atto qualsiasi comportamento rivolto ai dipendenti e/o collaboratori che possa essere inteso come violazione dei principi civilistici a garanzia della correttezza nei rapporti tra debitore e creditore e a tutela da atti di concorrenza sleale. La violazione di tale impegno comporta la risoluzione immediata del Contratto eventualmente ancora in essere, fermo restando l’onere a carico del Cliente di adempiere interamente a tutte le obbligazioni economiche previste dallo stesso Contratto e fatta salva ogni azione di richiesta di risarcimento danni.
2. Il Cliente, in relazione a qualsivoglia attività dedotta in Contratto, riconosce – autorizzando espressamente Beantech a un tanto – che Beantech potrà subappaltare parzialmente le attività dedotte in Contratto a terzi soggetti di fiducia di Beantech; il tutto fatta salva ogni responsabilità di Beantech nei confronti dei propri subappaltatori.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa
1. Beantech potrà risolvere anticipatamente il Contratto, avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa nei casi esplicitati negli altri articoli delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto nonché nei seguenti casi:
(a) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5;
(b) violazione dell’impegno di cui all’articolo 6, comma 1, qualora essa avvenga nella vigenza del Contratto;
(c) violazione del divieto di cessione del Contratto di cui all’articolo 8, comma 3;
(d) mancato rispetto, anche per una sola volta, delle scadenze di pagamento così come previste per ciascuna tipologia contrattuale nella Parte Speciale delle presenti Condizioni Generali.
2. Nei predetti casi, il Contratto si risolverà al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione, inviata a mezzo pec, con la quale Beantech dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Articolo 8 – Disposizioni finali
1. L’eventuale nullità o inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali o del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l’invalidità delle Condizioni Generali o del Contratto nella loro interezza, né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace. La circostanza che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non può essere intesa come rinuncia a tali diritti, né può impedirle di pretendere successivamente la loro puntuale e rigorosa osservanza.
2. Le Condizioni Generali, nonché il singolo Contratto dalle stesse regolato, saranno disciplinati dalla Legge Italiana, intendendosi, in ogni caso, espressamente esclusa l’applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato e le leggi sui conflitti di leggi.
3. Il Cliente non potrà cedere o comunque trasferire a terzi il Contratto, la sua esecuzione o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di Beantech. Beantech sarà libera di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto. Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto dovrà esser effettuata per iscritto, a mezzo pec inviata agli indirizzi indicati nella Offerta, e sarà efficace al momento della ricezione da parte del destinatario. Nessuna modifica/deroga al contenuto delle presenti Condizioni Generali o alle condizioni dell’Offerta sarà ritenuta valida se non stipulata per atto scritto controfirmato sia da Beantech che dal Cliente.
4. Tutte le controversie nascenti dal Contratto ovvero dalle presenti Condizioni Generali, o comunque allo stesso ricollegabili, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Udine, salvo che disposizioni inderogabili di legge stabiliscano una competenza esclusiva diversa.
5. Il Cliente dichiara di aver visionato il Codice Etico di Beantech, di averlo esaminato e di averne integralmente recepito il significato e il contenuto, dichiarando di accettarlo integralmente. Il Cliente si impegna a rispettare il Codice Etico di Beantech dichiarando di condividerne i principi e, più in generale, il contenuto dello stesso. Il Cliente si impegna a far rispettare il Codice Etico di Beantech al proprio personale dipendente, ai propri collaboratori e, più in generale, a tutti i soggetti terzi impiegati, a qualsivoglia titolo, nell’attività imprenditoriale svolta dal Cliente stesso.
PARTE SPECIALE
Nella presente Parte Speciale, verranno esposte le Condizioni Generali relative a determinate tipologie contrattuali (suddivise in Sezioni). Per ciascuna tipologia contrattuale, pertanto, troveranno applicazione le Condizioni Generali di cui alla Parte Generale nonché quelle contenute nella sezione disciplinante quella determinata tipologia contrattuale.
SEZIONE I – RIVENDITA DI LICENZE
Articolo 9 – Oggetto
1. La presente sezione disciplina la rivendita, da parte di Beantech, di licenze di software. La licenza comporta il diritto del Cliente di utilizzare il software oggetto della licenza stessa, per un numero di utenti non superiore a quanto indicato in Offerta e per l’uso indicato nella documentazione d’uso del software che il Cliente dichiara di aver già ricevuto e di ben conoscere.
2. Salvo quanto diversamente indicato nell’Offerta, rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, senza che Beantech assuma alcun obbligo in proposito, tutte le attività connesse all’uso del software oggetto di licenza , fra le quali, a titolo esemplificativo: attività di installazione e attività a ciò prodromiche o conseguenti, attività di personalizzazione del software, di assistenza nella installazione/configurazione/utilizzo del software o di suoi aggiornamenti/patch, correzione di bug, formazione del personale del Cliente etc.
Articolo 10 – Accettazione condizioni di licenza. Condizione risolutiva. Penale.
1. Beantech, unitamente all’Offerta, invierà al Cliente anche le Condizioni Licenziante. Il Cliente – in caso di accettazione – dovrà restituire a Beantech l’Offerta controfirmata per accettazione in ogni sua parte nonché le Condizioni Licenziante controfirmate per accettazione.
2. L’accettazione integrale delle Condizioni Licenziante da parte del Cliente e il reinvio delle stesse a Beantech, costituisce condizione sospensiva rispetto ad ogni obbligo e/o prestazione posto a carico di Beantech. In mancanza di invio delle Condizioni Licenziante sottoscritte, Beantech non sarà tenuta a nessuna prestazione, fermi restando tutti gli obblighi contrattualmente previsti a carico del Cliente (ivi incluso, fra l’altro, l’obbligo di pagare il corrispettivo). Ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni poste a carico di Beantech, dovuto al mancato e/o ritardato invio delle Condizioni Licenziante, rimarrà nella esclusiva responsabilità del Cliente stesso. In tale ipotesi il Cliente non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti di Beantech, né potrà richiedere modifiche della prestazione posta a carico di Beantech.
3. Il mancato invio delle Condizioni Licenziante entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dall’invio dell’accettazione dell’Offerta, comporterà automatica risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente.
Articolo 11 – Garanzia. Decadenza.
1. Beantech garantirà unicamente la conformità della licenza fornita rispetto a quanto oggetto di Offerta. Il Cliente dovrà verificare la corrispondenza della licenza fornita rispetto a quanto oggetto di Offerta entro 8 giorni dall’avvenuta consegna. In caso di mancato invio di contestazioni entro tale termine (da considerarsi perentorio), la fornitura si intenderà regolarmente accettata dal Cliente e, conseguentemente, nessuna contestazione successiva potrà essere sollevata dal Cliente. Il mancato inoltro della segnalazione da parte del Cliente entro il termine ivi previsto comporterà anche decadenza dalla garanzia sopra prevista.
2. Beantech non assume alcuna garanzia in relazione alle prestazioni del software oggetto di licenza, alla sua idoneità rispetto alle esigenze del Cliente, alle sue qualità e/o regolarità di funzionamento, all’assenza di bug o malfunzionamenti in genere, all’incompatibilità dello stesso con i sistemi (hardware e software) del Cliente, alla assenza di violazione di diritti d’autore e/o di privativa in relazione al software, e, più in generale alle caratteristiche tecniche del software medesimo. Il Cliente riconosce che la scelta della tipologia di software oggetto della Offerta e delle Condizioni Licenziante è stata effettuata dal Cliente stesso in via del tutto indipendente, anche per il tramite di propri consulenti, senza alcun coinvolgimento di Beantech.
Articolo 12 – Proprietà intellettuale del software licenziato
1. Il Cliente prende atto e accetta che il licenziante del software di cui alle Condizioni Licenziante mantiene la proprietà, anche intellettuale, relativamente al software oggetto di licenza. Tutti i diritti sono riservati e mediante il Contratto non viene concesso al Cliente, nemmeno in forma implicita, per acquiescenza o altrimenti, alcun diritto diverso da quelli specificamente descritti in esso.
2. Al Cliente non è consentito: (i) utilizzare il software oggetto di licenza per scopi e finalità estranee a quanto previsto nel Contratto, (ii) effettuare o autorizzare il reverse engineering, disassemblaggio o decompilazione del software oggetto di licenza, (iii) intraprendere azioni tali da poter recare danno al licenziatario del software, e (iv) rivendere il software oggetto di licenza.
3. Beantech declina ogni responsabilità, e pertanto non provvederà ad alcun indennizzo neppure in caso di risoluzione anticipata della licenza, qualora il Cliente abbia modificato il software oppure qualora il Cliente abbia usato il software per scopi estranei all’utilizzo previsto nella relativa documentazione d’uso oppure qualora usi una versione del software superata, se la violazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando una versione aggiornata e non modificata del software.
4. Il Cliente sarà tenuto ad indennizzare Beantech e/o il licenziante, qualora un terzo dovesse contestare che il software, utilizzato in combinazione con qualsiasi prodotto o servizio dal Cliente, viola i suoi diritti di proprietà intellettuale e qualora tale contestazione avrebbe potuto essere evitata utilizzando in modo esclusivo il software.
SEZIONE II – HARDWARE
Articolo 13 – Oggetto e caratteristiche dei prodotti
1. La presente sezione disciplina la vendita o il noleggio, da parte di Beantech al Cliente, di prodotti hardware.
2. Il Cliente, con l’accettazione dell’Offerta e, conseguentemente, con la formazione del Contratto, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente, destinarli.
3. Il Cliente si obbliga a non apportare alcuna modifica al prodotto venduto e/o noleggiato e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le sue modalità di utilizzazione.
Articolo 14 – Consegna dell’hardware
1. I termini di consegna dei prodotti, ove indicati nell’Offerta, decorreranno dalla data di ricevimento dell’accettazione dell’Offerta da parte di Beantech. L’indicazione dei termini di consegna è indicata in giorni lavorativi e non devono intendersi come tassativi. Beantech evaderà gli ordini nel tempo stabilito, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e commerciali, anche in più consegne che sin da ora il Cliente si impegna ad accettare. Il Cliente dichiara sin da ora che l’eventuale ritardo nella consegna dei beni ordinati non gli darà il diritto di risolvere il Contratto, ma solo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito.
2. Il materiale oggetto di acquisto da parte del Cliente viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente. Conseguentemente il rischio di perimento e avaria durante il trasporto è a carico del Cliente sino alla consegna.
3. Il Cliente si obbliga a conservare il prodotto in condizioni ottimali fino al momento del pagamento dello stesso da parte del Cliente.
Articolo 15 – Garanzia e responsabilità
1. Il Cliente avrà un termine decadenziale di 8 giorni dal ricevimento dei prodotti compravenduti e/o noleggiati per comunicare a Beantech eventuali vizi e/o malfunzionamenti degli stessi. Alla scadenza di tale termine, i beni dovranno intendersi come definitivamente accettati da parte del Cliente.
2. I prodotti compravenduti e/o noleggiati sono coperti da garanzia per un periodo di 12 mesi a partire dalla consegna presso il Cliente. Tale garanzia sarà valida contro guasti e difetti di fabbricazione, solo se accertati da un centro di assistenza o da un fornitore terzo indicato da Beantech. Nel periodo di vigenza della garanzia, Beantech si impegna a ripristinare la funzionalità dei prodotti compravenduti e/o noleggiati mediante sostituzione o riparazione dei particolari difettosi per il tramite del centro di assistenza autorizzato. L’attività di sostituzione e/o riparazione dei prodotti sarà garantita entro 60 giorni dalla richiesta del Cliente pervenuta a Beantech. La garanzia non copre i difetti o malfunzionamenti che derivino da: (i) modifiche non autorizzate ai beni o cattivo uso degli stessi, (ii) utilizzo dei prodotti in ambiente che non rientra nei valori specificati per il prodotto, (iii) incidente causato da terzi, e (iv) errata installazione dei prodotti da parte del Cliente e/o da fornitori scelti dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente, direttamente o indirettamente, rilevi la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento dei prodotti, ha l’obbligo di informare Beantech nel più breve tempo possibile al fine di consentirne un tempestivo intervento di controllo e/o riparazione e/o sostituzione. Effettuate le opportune verifiche da parte di Beantech e riscontrata l’effettiva presenza di un guasto o malfunzionamento nei prodotti compravenduti e/o noleggiati, si procederà all’organizzazione dell’intervento di riparazione presso un fornitore terzo indicato da Beantech. Se il guasto del prodotto risulterà tale da non poter essere riparato, e purché rientrante nel periodo di garanzia, quest’ultimo potrà essere sostituito con uno analogo o di pari efficienza. I costi di sostituzione e di riparazione nonché l’eventuale costo del nuovo prodotto, saranno a carico di Beantech durante tutto il periodo di garanzia sopra precisato; in tutti gli altri casi – ivi inclusi, guasto o malfunzionamento riconducibile a manomissione o interventi effettuati direttamente dal Cliente o altri eventi diretti od indiretti che abbiano avuto come conseguenza il guasto o il malfunzionamento del prodotto – i costi di sostituzione o di riparazione saranno invece a completo carico del Cliente. Gli interventi richiesti dal Cliente dopo la fine del periodo di garanzia saranno fatturati al Cliente da Beantech in base alle tipologie e attività di intervento.
Articolo 16 – Riserva di proprietà
1. Ove nell’Offerta sia indicato che il prodotto viene compravenduto con riserva di proprietà in favore di Beantech, troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo.
2. Il Cliente acquista la proprietà del prodotto con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., Beantech potrà risolvere il Contratto nel caso di mancato pagamento di una sola rata, ovvero di più rate, che superino l’ottava parte del prezzo. In tale ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito della comunicazione, mediante pec , inviata da Beantech al Cliente e contenente l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. Beantech avrà diritto alla immediata restituzione del prodotto e, se sono già state pagate delle rate di prezzo, a trattenere tali somme a titolo d’indennità; il tutto fato salvo l’ulteriore risarcimento del danno subito da parte di Beantech.
Articolo 17 – Noleggio
1. Ove nell’Offerta sia indicato che il prodotto viene concesso in uso al Cliente a titolo di noleggio, troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui al presente Articolo.
2. A fronte del noleggio dei prodotti, il Cliente si obbligherà a pagare a Beantech i canoni indicati nell’Offerta. La proprietà del bene concesso a noleggio resterà sempre in capo a Beantech, senza che nessun diritto possa essere fatto valere dal Cliente in relazione alla proprietà del prodotto. Al termine del Contratto il prodotto dovrà essere immediatamente restituito a Beantech nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto a vetustà o al normale uso.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., Beantech potrà risolvere il Contratto nel caso di mancato pagamento di un solo canone di noleggio da parte del Cliente. In tale ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito della comunicazione, mediante pec , inviata da Beantech al Cliente e contenente l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In seguito alla risoluzione del Contratto, Beantech avrà diritto alla immediata restituzione del prodotto oggetto di noleggio.
SEZIONE III – SERVIZI DI ASSISTENZA
Articolo 18 – Oggetto
1. La presente sezione disciplina la prestazione, da parte di Beantech, di servizi di assistenza mediante proprio personale qualificato, al fine di coadiuvare il personale e/o la struttura IT del Cliente.
2. Le attività di assistenza svolte da Beantech sono suddivise in: (i) servizio di assistenza a chiamata, (ii) servizio di assistenza prepagato, e (iii) servizio di assistenza c.d. “servizi gestiti”.
3. Tutte le attività e i servizi oggetto della presente sezione verranno svolte da Beantech con proprio personale dipendente, ovvero, comunque con personale la cui attività può essere legittimamente utilizzata da Beantech. Beantech non garantisce al Cliente l’impiego di una determinata risorsa, essendo tenuta unicamente a garantire lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto, indipendentemente dall’identità della risorsa impiegata.
4. Di norma le attività di cui alla presente sezione vengono svolte da remoto. Qualora, per le caratteristiche dell’attività ovvero su richiesta espressa del Cliente, si rendesse necessaria la presenza in loco, il Cliente corrisponderà a Beantech, in aggiunta alla tariffa prevista, anche le spese di trasferta, secondo quanto pattuito in Contratto.
5. Beantech – in relazione a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dalla presente sezione – assume esclusivamente una obbligazione di mezzi, senza alcuna assunzione di responsabilità in ordine all’eventuale risultato atteso dal Cliente. In particolare, Beantech si obbliga esclusivamente a fornire al Cliente il servizio di assistenza richiesto mediante impiego di risorse specializzate in relazione alla problematica segnalata.
Articolo 19 – Tipologie di servizio di assistenza
1. L’Offerta preciserà la modalità di assistenza che Beantech si impegna a fornire al Cliente.
2. Nel caso in cui l’Offerta preveda un’assistenza a chiamata, si applicherà la disciplina dal paragrafo 3 al paragrafo 5 del presente Articolo; nel caso in cui l’Offerta preveda un’assistenza prepagata, si applicherà la disciplina dal paragrafo 6 al paragrafo 8 del presente Articolo; nel caso in cui l’Offerta preveda un’assistenza c.d. “servizi gestiti”, si applicherà la disciplina dal paragrafo 9 al paragrafo 10 del presente Articolo.
3. La conclusione del Contratto di assistenza a chiamata avrà la valenza di contratto quadro con cui Beantech e il Cliente fissano le condizioni economiche delle eventuali erogazioni di servizi di assistenza da parte del personale Beantech e avrà la durata prevista nell’Offerta. La stipula del contratto quadro, stante la sua natura programmatica, non costituisce fonte di obbligazioni contrattuali né attribuisce aspettative alla stipula di futuri contratti attuativi e individua soltanto le disposizioni generali cui è affidata la disciplina dei successivi accordi, emessi secondo le modalità qui di seguito previste.
4. Il Cliente che intenda usufruire delle prestazioni professionali svolte da Beantech dovrà inviare a Beantech, il più dettagliatamente possibile, l’esigenza sottesa alla richiesta. Beantech, ricevuta la richiesta del Cliente e verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà al Cliente la tempistica di evasione della richiesta stessa e l’arco temporale in cui il servizio potrà essere erogato. In mancanza di riscontro scritto da parte del Cliente entro la fine del giorno lavorativo seguente all’inoltro della comunicazione di disponibilità, Beantech potrà liberare la risorsa ritenendo non confermato il servizio. Per contro, qualora il Cliente intendesse confermare la proposta, dovrà farlo entro il giorno lavorativo seguente alla ricezione della comunicazione di Beantech. La ricezione di tale accettazione costituirà momento di perfezionamento del Contratto attuativo.
5. Terminate le attività di assistenza, Beantech invierà al Cliente un resoconto delle ore impiegate da Beantech per l’attività di assistenza con la precisazione dell’importo dovuto per l’attività prestata da Beantech. Il Cliente dovrà rispettare le tempistiche di pagamento previste nell’Offerta.
6. Con la conclusione del Contratto di assistenza prepagato, il Cliente acquista preventivamente un numero di ore di assistenza che Beantech si obbliga a fornire al Cliente. L’obbligo di assistenza di Beantech sarà sospensivamente condizionato all’effettivo pagamento da parte del Cliente di quanto previsto nell’Offerta. L’Offerta prevederà un termine entro cui il Cliente dovrà usufruire delle ore di assistenza acquistate; decorso tale termine Beantech non sarà più obbligata a fornire alcuna prestazione al Cliente nemmeno nel caso in cui il Cliente non abbia ancora esaurito le ore a propria disposizione.
7. Il Cliente che intenda usufruire delle prestazioni professionali svolte da Beantech dovrà inviare a Beantech, il più dettagliatamente possibile, l’esigenza sottesa alla richiesta. Beantech, ricevuta la richiesta del Cliente e verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà al Cliente la tempistica di evasione della richiesta stessa e l’arco temporale in cui il servizio potrà essere erogato.
8. Terminate le attività di assistenza, Beantech invierà al cliente un resoconto delle ore spese da Beantech per l’attività di assistenza con la precisazione delle ulteriori ore a disposizione del Cliente sulla base del Contratto concluso.
9. Con la conclusione del Contratto di assistenza c.d. “servizi gestiti”, il Cliente acquista da Beantech un servizio di assistenza per il periodo indicato nell’Offerta.
10. Il Cliente che intenda usufruire delle prestazioni professionali svolte da Beantech dovrà inviare a Beantech, il più dettagliatamente possibile, l’esigenza sottesa alla richiesta. Beantech, ricevuta la richiesta del Cliente e verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà al Cliente la tempistica di evasione della richiesta stessa e l’arco temporale in cui il servizio potrà essere erogato.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., Beantech potrà risolvere il Contratto nel caso di mancato pagamento anche di un solo canone di assistenza da parte del Cliente. In tale ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito della comunicazione, mediante pec, inviata da Beantech al Cliente e contenente l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. Nel caso in cui Beantech eserciti il diritto di cui alla clausola risolutiva espressa, nessuna prestazione verrà più svolta da Beantech nei confronti del Cliente.
Articolo 20 – Disposizioni comuni per i servizi di assistenza
1. Il Cliente dovrà procedere alle richieste di assistenza nei termini e con i mezzi precisati da Beantech nell’Offerta.
SEZIONE IV – SERVIZI DI CONSULENZA
Articolo 21 – Oggetto
1. La presente sezione disciplina la fornitura di servizi consulenziali da parte di Beantech al Cliente.
2. Il Cliente si impegna a comunicare a Beantech le specifiche esigenze che intende soddisfare mediante la realizzazione del progetto consulenziale affidato a Beantech.
3. Sulla base delle informazioni condivise, Beantech redigerà l’Offerta, con l’eventuale collaborazione del Cliente per quanto concerne gli aspetti tecnici, riportando analiticamente l’oggetto della prestazione consulenziale richiesta, il costo della prestazione, i termini di fatturazione e pagamento, le tempistiche di esecuzione del progetto nonché, se previste, le Milestones.
4. Le tempistiche indicate in Offerta non sono vincolanti per Beantech e assumono, nei confronti della stessa, valenza puramente indicativa, salvo che la perentorietà delle stesse sia espressamente richiesta dal Cliente in sede di Offerta.
5. Salvo diverso accordo previsto nell’Offerta, il servizio di consulenza non comprende la fornitura/licenza della tecnologia e/o delle piattaforme sottostanti; la fornitura/licenza di tale tecnologia/piattaforma è prerogativa del Cliente che, comunque, sarà libero di rivolgersi a Beantech anche per tale attività, mediante stipula di ulteriore e diverso contratto.
6. Salva diversa previsione dell’Offerta, il servizio consulenziale non comprende alcuna successiva attività di monitoraggio del funzionamento del progetto realizzato dal Cliente. Tali servizi, qualora il Cliente dovesse farne richiesta, potranno essere oggetto di autonoma e separata offerta.
7. Di norma le attività vengono svolte da remoto; qualora, per le caratteristiche dell’attività ovvero su richiesta espressa del Cliente, si rendesse necessaria la presenza in loco, il Cliente dovrà corrispondere a Beantech, in aggiunta alla tariffa prevista, anche le spese di trasferta, secondo quanto pattuito in Contratto.
Articolo 22 – Natura della prestazione
1. Beantech assume esclusivamente una obbligazione di mezzi, senza alcuna assunzione di responsabilità in ordine all’eventuale risultato atteso dal Cliente. In particolare, Beantech si obbliga esclusivamente a fornire al Cliente il servizio consulenziale richiesto rispettando i requisiti indicati in Offerta senza alcuna garanzia relativa alle ripercussioni e/o alle conseguenze attese dal Cliente in ordine al proprio ciclo produttivo e/o alla propria organizzazione e/o, più in generale, alla propria attività.
2. Il Cliente si impegna a svolgere tutte le attività previste a proprio carico nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le tempistiche indicate in Offerta. Tale obbligazione viene assunta dal Cliente anche in relazione a eventuali attività connesse all’operato di soggetti terzi (ad esempio: fornitori hardware, fornitori di software, collaboratori in genere etc.). Nell’ipotesi in cui Beantech non possa procedere con la prestazione prevista nel Contratto per qualsivoglia motivazione dipendente dal Cliente e/o dai fornitori del Cliente, Beantech avrà il diritto di sospendere la propria prestazione e di pretendere dal Cliente il pagamento dell’opera sino a quella data svolta. Nel caso in cui tale sospensione si protragga per un periodo superiore a 60 giorni, Beantech avrà il diritto di risolvere il Contratto pretendendo dal Cliente il pagamento della prestazione svolta sino alla data di risoluzione, il pagamento dei costi sostenuti e il risarcimento del danno subito che sin da ora il Cliente e Beantech quantificano in una percentuale pari al 80% del valore della prestazione mancante prevista nell’Offerta.
Articolo 23 – Verifiche intermedie. Consegna
1. Al raggiungimento di una Milestone, Beantech comunicherà al Cliente il completamento della fase operativa e invierà al Cliente la relativa documentazione.
2. Con la sottoscrizione del verbale di collaudo dell’opera di cui alla Milestone oppure in assenza di contestazioni e/o rilievi da parte del Cliente entro i 10 giorni successivi dall’invio della documentazione, la documentazione si intenderà accettata ad ogni effetto e, parimenti, si intenderà accettata l’opera ad essa sottostante.
3. Terminato il progetto, Beantech provvederà a comunicare per iscritto al Cliente la fine dei lavori oppure farà sottoscrivere al Cliente il verbale di fine lavori. Entro 60 giorni da tale comunicazione o dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori, il Cliente dovrà comunicare a Beantech eventuali vizi e/o difformità della prestazione resa. Qualora il Cliente dovesse comunicare malfunzionamenti e/o difformità, Beantech interverrà con il proprio personale al fine di porre rimedio a quanto denunciato. A fronte della eliminazione dei vizi e/o difformità denunciate, Beantech e il Cliente sottoscriveranno apposito verbale attestante un tanto. In assenza di comunicazioni da parte del Cliente entro il termine sopra indicato, Beantech intenderà positivamente collaudata l’opera e, conseguentemente, la stessa si intenderà accettata integralmente dal Cliente e Beantech avrà diritto a ricevere il pagamento del prezzo (o della parte di prezzo residua).
Articolo 24 – Responsabilità. Limitazioni di responsabilità. Esclusioni
1. Beantech sarà responsabile della sola parte di consulenza da questa ultima prestata al Cliente.
2. Qualora l’attività e/o la mancata attività del Cliente (e/o di fornitori terzi scelti dal Cliente) dovessero comportare allungamento delle tempistiche previste in Offerta, tutti termini e/o le Milestones previsti a carico di Beantech verranno automaticamente prorogate per un periodo pari a una volta e mezza la durata dell’allungamento ascrivibile al Cliente e/o al terzo dallo stesso incaricato; resta inteso che, qualora tale allungamento dovesse comportare maggiori costi a carico di Beantech, Beantech sarà autorizzata a riaddebitare al Cliente tali costi, mediante inserimento degli stessi nella prima fattura utile ovvero, a discrezione di Beantech, mediante emissione di fattura specifica. Resta, ogni caso, impregiudicata la facoltà di Beantech di agire per il ristoro di tutti i danni connessi a tale ritardo.
3. Nell’ipotesi contemplata dal precedente comma 2, qualora qualsivoglia disposizione contrattuale dovesse prevedere delle penali o similari a carico di Beantech per il caso di ritardo, nulla sarà dovuto da Beantech per nessun titolo o ragione a causa dell’allungamento delle tempistiche.